GOVERNO: RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Roma, 27 novembre 2023

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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 novembre u.s., ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.

  1. Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità e alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute.

Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

  1. Disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)

Le nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio:

– nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro;

– per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.

Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge.

Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.

Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Leggi l’articolo per esteso https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-60/24427